della Ditta SATA GmbH & Co. KG, Domertalstr.
20, D-70806 Kornwestheim
Salvo diversi accordi scritti, le seguenti Condizioni generali di vendita
e di consegna si applicano a tutti i contratti stipulati con la ditta
SATA GmbH & Co. KG (SATA):
I. Offerta e
ordine
1. Le offerte non sono vincolanti.
Illustrazioni, disegni, specificazioni tecniche (peso e dimensioni) e simili
documenti che costituiscono parte dell’offerta sono solo indicativi fatto salvo
il caso in cui essi siano stati esplicitamente definiti vincolanti. SATA si
riserva ogni diritto di proprietà e di copyright su preventivi, disegni ed altri
documenti rilasciati. Tale documentazione non può essere resa accessibile a
terzi. SATA ha la facoltà di divulgare a terzi i progetti che il committente ha
definito confidenziali solo previa autorizzazione del medesimo.
2. Gli
ordini si intendono accettati se non sono stati revocati entro un termine
adeguato o se sono stati confermati per iscritto da SATA. Si presuppone che non
siano stati stipulati altri accordi oltre a quelli concordati nella conferma
d’ordine.
II. Oggetto della
fornitura
1. Per la
definizione dell’oggetto della fornitura fanno fede l’ordine del committente o
la conferma d’ordine scritta da parte di SATA. Tutti gli accordi stipulati fra
fornitore e committente per l’esecuzione del presente contratto devono essere
esplicitamente formulati per iscritto in questo contratto.
2. Nella
fornitura sono possibili divergenze del +/- 5% relativamente a dimensioni, peso
e numero dei pezzi (di difficile conteggio nel caso della
minuteria).
3. Utensili, campioni e prototipi restano di proprietà di
SATA anche se sono già stati proporzionalmente o totalmente fatturati. L’obbligo
di custodia decade dopo due anni a partire dalla data dell’ultima consegna. Nel
caso di forniture eseguite sulla base di disegni o specificazioni tecniche del
committente, SATA è esonerata da rivendicazioni da parte di terzi per violazione
dei diritti di proprietà industriale.
III. Prezzi e modalità di
pagamento
1. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto
dell’imposta sul valore aggiunto prevista per legge e franco stabilimento
Kornwestheim. Essi non sono comprensivi delle spese di imballaggio, trasporto,
affrancatura e assicurazione. Nel caso di ordini singoli per pezzi di ricambio,
riparazioni ed esecuzioni speciali sono possibili supplementi di prezzo per
piccole quantità.
2. Le fatture relative a riparazioni, spese per gli
utensili e costi per lo sviluppo sono esigibili immediatamente senza sconti. Per
tutte le altre fatture valgono le seguenti condizioni di pagamento: sconto del
2% in caso di pagamento entro 14 giorni dal ricevimento della fattura, nessuno
sconto nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura salvo
accordi diversi. L’eventuale accettazione di cambiali può avvenire previo
accordo speciale ed è convenuta “salvo buon fine”, con addebito di sconti e
commissioni come da prassi bancaria. Nell’eventualità di ritardo nel pagamento
da parte del committente, SATA ha la facoltà di rivendicare interessi moratori
nonché un maggior danno di mora. Gli interessi di mora applicabili ai sensi
dell’art. 247 del Codice Civile Tedesco [BGB] sono pari all’8% oltre al tasso di
base. La rivendicazione di un maggior danno di mora rimane a discrezione di
SATA.
3. La compensazione del credito in contropartita è configurabile
per il committente solo a condizione che la contropretesa sia incontroversa,
legalmente valida, accertata o prossima a passare in giudicato. Il diritto di
ritenzione per credito in contropartita si potrà esercitare solo a condizione
che ne esistano i presupposti di cui al punto 1 qualora la pretesa rivendicata
da SATA e la contropretesa del committente derivino dallo stesso rapporto
contrattuale.
IV. Termini di consegna
1. I tempi o termini di consegna indicati da SATA non
sono da considerarsi vincolanti salvo espliciti accordi di diversa natura. Nel
caso sia stato pattuito un termine di consegna vincolante, esso decorre a
partire dal momento dell’invio della conferma d’ordine e tuttavia non prima che
il committente abbia presentato la documentazione, le autorizzazioni e i
permessi necessari ed abbia provveduto al pagamento dell’acconto
pattuito.
2. Il termine di consegna è da considerarsi rispettato qualora
la fornitura abbia lasciato lo stabilimento entro la scadenza del termine
pattuito o qualora sia stato comunicato che essa è pronta per la
spedizione.
3. Il termine di consegna viene altresì prorogato
nell’ambito di agitazioni sindacali, in particolare nel caso di sciopero e
serrata, nonché qualora subentrino impedimenti indipendenti dalla volontà di
SATA e di comprovata grave incidenza sull’ultimazione o sulla consegna della
fornitura. Ciò vale anche nel caso in cui tali circostanze sopravvengano presso
i subfornitori. In casi gravi SATA è tenuta a comunicarne tempestivamente
l’inizio e la fine al committente.
4. Il committente ha la facoltà di
risolvere il contratto relativamente alla merce di cui la consegna è ritardata
qualora SATA non abbia rispettato i termini di consegna e abbia lasciato scadere
infruttuosamente la proroga adeguata concessa dal committente nonostante
l’avviso di rifiuto della prestazione. Il committente è tenuto a dichiarare, su
richiesta di SATA ed entro un termine adeguato, se intende recedere dal
contratto per ritardo nella consegna e/o se intende avvalersi del diritto al
risarcimento dei danni in luogo della fornitura o se insiste sull’adempienza
della prestazione. La rivendicazione di ulteriori diritti del committente
relativamente alla mora nella consegna è regolamentata esclusivamente dal punto
VIII.5 delle presenti Condizioni generali di vendita e di
consegna.
5. Qualora, per espressa volontà del committente, la
spedizione venga eseguita successivamente al termine previsto, gli verranno
addebitate le spese di magazzinaggio a partire dal mese successivo alla
comunicazione di approntamento per la spedizione; nel caso di magazzinaggio
presso lo stabilimento SATA, tali spese saranno pari ad almeno la metà
dell’importo fatturato per ogni mese.
V. Passaggio del
rischio e accettazione della merce
1. Il passaggio del rischio al
committente avviene al più tardi con la consegna dell’oggetto di fornitura allo
spedizioniere, anche in caso di consegne parziali o qualora SATA abbia adempiuto
altre prestazioni sostenendone i costi, ad esempio di spedizione o trasporto e
installazione. Su richiesta e a spese del committente, SATA può assicurare la
spedizione contro furto, danni conseguenti a rotture e al trasporto, danni
causati da fuoco e acqua nonché contro qualsiasi altro rischio
assicurabile.
2. Qualora la spedizione venga ritardata in seguito a
circostanze imputabili al committente, il passaggio del rischio allo stesso
avverrà a partire dal giorno dell’avvenuta comunicazione di approntamento della
spedizione. SATA tuttavia è tenuta a concludere, su richiesta e a spese del
committente, tutti i contratti d’assicurazione richiesti dal
medesimo.
3. Consegne parziali sono consentite nella misura in cui esse
siano da ritenersi accettabili per il committente.
VI. Riserva di
proprietà
1. SATA si riserva il diritto di
proprietà sulle merci consegnate fino al saldo completo dei crediti complessivi
in virtù del rapporto d’affari. In caso di vendita dei beni con riserva prima
del soddisfacimento totale dei diritti di SATA, il committente cede i crediti
ancora esigibili dai suoi acquirenti per l’ammontare del valore contabile dei
beni con riserva nonché eventuali diritti inerenti alla propria clausola di
riserva di proprietà. SATA si impegna, su richiesta del committente, a
rilasciare le garanzie che gli competono ai sensi delle Condizioni di cui sopra
e a discrezione di SATA qualora il loro valore realizzabile superi del 20% i
crediti da garantire.
2. Il committente non è autorizzato né a
costituire in pegno né a trasferire in proprietà a titolo di garanzia l’oggetto
della fornitura. Egli è tenuto ad informare tempestivamente SATA in caso di
pignoramento, sequestro o altre disposizioni ad opera di terzi.
3. Nel
caso di violazione delle disposizioni contrattuali, in particolare in caso di
ritardo nel pagamento, SATA è autorizzata a ritirare, previo sollecito, la merce
fornita ed il committente è tenuto alla restituzione.
4. La
rivendicazione della riserva di proprietà, il ritiro nonché il pignoramento
dell’oggetto di fornitura da parte di SATA non costituiscono i presupposti di un
recesso dal contratto. Nell’eventualità del ritiro SATA ha la facoltà di
riutilizzare al meglio e a propria discrezione i beni previa comminazione e
fissazione di un termine adeguato. I proventi vengono riconosciuti di diritto a
SATA e accreditati al netto di un margine adeguato delle relative spese.
5. Nel caso che le regole precedentemente esposte non potranno essere
completamente o in parte attuate secondo il diritto nazionale, il committente
dovrà assumersi la responsabilità di assicurare che la merce non ancora pagata
sia preservata nei migliori dei modi, per garantire a SATA i diritti di
proprietà su tale merce.
VII. Controllo ricevimento merci, reclami
1. Il committente è tenuto a controllare la merce
consegnata direttamente al suo ricevimento e a verificarne la qualità garantita
e l’assenza di eventuali difetti. Egli è tenuto a comunicare immediatamente,
tuttavia al più tardi entro sette giorni dal ricevimento della merce la presenza
di difetti evidenti della fornitura; difetti nascosti vanno segnalati per
iscritto a SATA al più tardi entro sette giorni dalla loro individuazione.
Qualora ciò non avvenga, la fornitura è da considerarsi accettata.
2. Il committente deve dare a SATA l’opportunità di esaminare il
reclamo, in particolare nel caso di merce danneggiata e del suo imballaggio,
mettendoli a disposizione per un’ispezione ad opera di SATA. Se il committente
non ne concederà l’opportunità, SATA sarà esonerata da responsabilità per i vizi
della cosa. Solo in casi urgenti in cui sia a rischio la sicurezza nel
funzionamento e in cui si debba intervenire per evitare danni
sproporzionatamente più gravi (eventualità che deve essere immediatamente
segnalata a SATA) o in cui SATA non intervenga tempestivamente per eliminare il
difetto, il committente ha diritto a procedere alla riparazione da sé o
ricorrendo a terzi e al rimborso delle spese sostenute.
VIII. Responsabilità per vizi della
cosa
1. SATA è tenuta a riparare o,
a sua discrezione, a sostituire a proprie spese la merce difettosa entro una
scadenza adeguata concessa dal committente. La merce sostituita diventa sua
proprietà. Nel caso di impossibilità o di erroneità di riparazione o fornitura
sostitutiva da parte di SATA entro il termine stabilito
dal committente o
per altre ragioni imputabili alla medesima, il committente ha diritto, a sua
discrezione, a recedere dal contratto o ad una riduzione del prezzo
d’acquisto.
2. Delle spese sostenute direttamente per la riparazione o
la fornitura sostitutiva (a condizione che la legittimità del reclamo sia
comprovata) SATA si fa carico dei costi del pezzo di ricambio compresa la
spedizione, con l’esclusione di eventuali altre spese causate al committente. I
costi di montaggio e le spese di viaggio eventualmente necessari e sostenuti a
causa di un reclamo ingiustificato per difetti sono a carico del committente.
SATA viene esonerata da ogni responsabilità relativa alle conseguenze derivanti
da eventuali interventi o riparazioni eseguiti senza autorizzazione di SATA ad
opera del committente o di terzi.
3. Sono esclusi reclami da parte del
committente relativamente a spese necessarie per l’esecuzione di interventi
correttivi, in particolare costi dovuti a trasporto, viaggio, lavoro e materiali
qualora tali spese aumentino per il trasferimento successivo dell’oggetto della
fornitura in un luogo diverso dallo stabilimento del committente fatto salvo il
caso in cui tale trasferimento sia conforme all’uso
contrattuale.
4. SATA non risponde dei danni arrecati alla merce da
normale usura, utilizzo inappropriato o improprio, montaggio o messa in
esercizio scorretti ad opera del committente o di terzi, tecniche di pulizia
inadeguate, influssi elettrochimici o elettrici qualora non imputabili a
SATA.
5. Sono esclusi ulteriori reclami da parte del committente, in
particolare relativamente al risarcimento danni in luogo della prestazione o
alla rifusione di altri danni diretti o indiretti, compresi danni collaterali o
conseguenti, a prescindere dal loro fondamento giuridico. Tale esclusione di
responsabilità non trova applicazione qualora:
a) vengano taciuti dolosamente da parte di SATA vizio giuridico e vizio
della cosa o SATA abbia garantito la qualità della merce,
b) il danno sia riconducibile a dolo o colpa grave da parte di SATA, di
un suo rappresentante legale o ausiliario, o alla violazione degli obblighi
contrattuali fondamentali imputabile alla negligenza di queste persone,
c) la violazione colposa degli obblighi contrattuali da parte di SATA,
di un suo rappresentante legale o ausiliario abbia causato un danno corporale o
alla salute.
Nel caso di negligenza semplice l’obbligo di risarcimento da parte di SATA si
limita comunque per entità alla tipologia dei danni contrattuali normalmente
prevedibili.
6. Le disposizioni di cui al punto 5 trovano pertanto
applicazione nel caso di reclami diretti da parte del committente nei confronti
dei rappresentanti legali o degli ausiliari di SATA.
7. Tutti i ricorsi
in garanzia per vizio della cosa avanzati dal committente, ivi compresi i
reclami relativamente al risarcimento danni regolamentati ai punti 5 e 6, cadono
in prescrizione entro un anno a partire dalla consegna della merce al
committente. Per la sostituzione della merce o la riparazione il termine di
prescrizione è di 12 mesi; esso dura tuttavia almeno fino allo scadere del
termine di prescrizione originario della garanzia per l’oggetto della fornitura.
Il periodo di garanzia per vizi dell’oggetto di fornitura viene prolungato del
tempo pari all’interruzione del funzionamento corrispondentemente alla durata
dei lavori di riparazione.
8. I diritti del committente derivatigli
dagli artt. 478 e 479 del Codice Civile Tedesco [BGB] non subiscono alcuna
modifica nel caso dell’acquisto di beni di consumo da parte del
committente.
9. In tutti gli altri casi trovano applicazione le
disposizioni di legge.
IX. Responsabilità per obblighi
accessori
Qualora, per colpa di SATA, il committente non possa
utilizzare la merce consegnata secondo i termini contrattuali a seguito di
imperfetto o mancato adempimento di proposte, consulenze e altri obblighi
contrattuali accessori (in particolare le istruzioni per l’uso e la manutenzione
dell’oggetto della fornitura) preesistenti o successivi alla stipula del
contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi VII, VIII e
XI con esclusione di ulteriori diritti rivendicabili dal
committente.
X. Limitazione del potere
discrezionale
Il committente si impegna
1. a non acquisire
clienti al di fuori della Germania e in paesi dell’Unione Europea o del più
ampio Spazio Economico Europeo potenzialmente interessati alle merci consegnate,
a non mantenere filiali o magazzini spedizioni qualora SATA si sia riservata
queste aree per la commercializzazione diretta o ne abbia demandato incarico
esclusivo a determinati partner commerciali,
2. a non concludere affari
direttamente o indirettamente con acquirenti che abbiano sede legale e
commerciale al di fuori dei paesi dell’Unione Europea o di altri stati dello
Spazio Economico Europeo,
3. a non concludere affari direttamente o
indirettamente, qualora egli stesso abbia sede legale e commerciale al di fuori
dell’Unione Europea o al di fuori dei restanti stati dello Spazio Economico
Europeo, con acquirenti che abbiano sede legale e commerciale al di fuori del
paese in cui SATA effettua consegne.
XI. Diritti di recesso del
committente e ulteriori responsabilità di SATA
1. Il committente
ha la facoltà di recedere dal contratto qualora SATA dichiari definitivamente
l’impossibilità di adempiere all’intera prestazione prima del passaggio del
rischio o nel caso di impossibilità sopravvenuta dopo la conclusione del
contratto. Il committente può recedere dal contratto qualora l’esecuzione di una
parte della consegna, nel caso di un ordine di articoli similari, risulti
quantitativamente impossibile e qualora sussista, da parte del committente, un
interesse legittimo a rifiutare una fornitura parziale.
2. Il
committente ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora esistano i
presupposti per il ritardo di consegna di cui al paragrafo IV delle Condizioni
generali di vendita e di consegna e il committente abbia esplicitamente
dichiarato di voler rifiutare l’accettazione della merce alla scadenza della
proroga adeguata da lui concessa al fornitore in ritardo di consegna.
XII. Esclusività e nullità
parziale
1. L’efficacia delle presenti
Condizioni generali di vendita e di consegna non viene limitata dalla Condizioni
generali del committente, qualora esse presentino delle incongruenze, fatto
salvo il caso in cui ne esista conferma da parte di SATA.
2. L’eventuale
inefficacia di una delle disposizioni qui sopra riportate non pregiudica in
alcun modo l’efficacia delle restanti disposizioni.
XIII. Foro competente e
diritto applicabile
1. Il foro competente
per tutte le eventuali controversie derivanti dal rapporto contrattuale, a
condizione che il committente sia un imprenditore tenuto ad osservare tutte le
norme di diritto commerciale o persona giuridica di diritto pubblico o un fondo
speciale di diritto pubblico, è il tribunale del luogo in cui SATA ha sede
principale o quello del luogo in cui ha sede lo stabilimento da cui è partita la
fornitura. SATA è inoltre autorizzata ad intentare un’azione legale presso il
tribunale del luogo in cui ha sede principale il committente.
2. Al
presente contratto si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania
con esclusione dell’accordo delle Nazioni Unite relativo all’acquisto
internazionale di merci.
N° di riferimento 131573 (Condizioni generali di vendita e di
consegna)