Condizioni generali di vendita e fornitura di SATA GmbH & Co. KG, Domertalstr. 20, D-70806 Kornwestheim

Le seguenti condizioni generali di vendita e fornitura sono valide per i contratti stipulati con SATA GmbH & Co. KG (SATA), salvo altri accordi scritti:

I. Campo di validità:

  1. Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura (“Termini di consegna”) sono applicabili a tutti i rapporti commerciali con i nostri Clienti (“Committenti”), ma solo se il Committente è un’azienda ai sensi del Codice Commerciale tedesco, un imprenditore (art. 14 del Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico tedesco o un fondo speciale di diritto pubblico tedesco. Si applicano anche, e in particolare, ai contratti e alla vendita/consegna di beni mobili, indipendentemente dal fatto che SATA produca o meno tali beni o li acquisti dai fornitori.
  2. Le presenti condizioni di fornitura si applicano in via esclusiva; condizioni di contratto generali divergenti, contrarie o supplementari del Committente sono considerate valide solo se e nella misura in cui SATA abbia espressamente acconsentito alla loro applicazione. Non vi sono eccezioni a quest’obbligo di consenso e questo vale in particolare anche se il Committente fa riferimento alle proprie condizioni generali nell’ordine di acquisto o se SATA non si oppone espressamente ad esse.
  3. I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge nelle presenti Condizioni di fornitura hanno solo significato chiarificatore. Le disposizioni di legge si applicano anche in mancanza di tali riferimenti, a meno che le presenti Condizioni di fornitura non le modifichino direttamente o le escludano espressamente. Gli accordi individuali e le informazioni contenute nelle condizioni d'ordine di SATA prevalgono sulle presenti Condizioni di fornitura.

II. Offerta e ordine

  1. Le offerte non sono vincolanti. La documentazione relativa all'offerta, quali immagini, disegni, indicazioni di pesi e dimensioni, è determinante solo approssimativamente, a meno che non venga espressamente dichiarata come vincolante. SATA si riserva il diritto di proprietà e copyright su preventivi, disegni e altri documenti, che non devono essere resi accessibili a terzi. SATA si impegna a rendere accessibili a terzi gli schemi dichiarati confidenziali dal committente solo dietro suo espresso consenso.
  2. Gli ordini costituiscono offerte vincolanti per la conclusione di un contratto e richiedono l'accettazione da parte di SATA attraverso l'invio di una conferma d'ordine scritta. In mancanza di una conferma d’ordine scritta da parte di SATA, la consegna della merce al Committente rappresenta l'accettazione dell’offerta contrattuale, a meno che la merce consegnata non sia pienamente conforme alla quantità e al livello di qualità indicati nell'ordine. In caso contrario, la consegna rappresenta una nuova offerta contrattuale che il Committente accetta, ritirando la merce consegnata senza opporsi.
  3. Non sono stati presi altri accordi diversi da quelli contenuti nella presente conferma d'ordine.

III. Termini di consegna e trapasso del rischio

  1. Determinante per il contenuto della fornitura è l'ordine del committente o la conferma d'ordine scritta da parte di SATA. Tutti gli accordi da stabilire tra il fornitore e il committente ai fini dell'esecuzione del presente contratto si devono includere in questo contratto. Sono consentite consegne parziali se ritenute accettabili dal Committente.
  2. Le dimensioni, i pesi e il numero di pezzi in caso di minuteria difficile da contare possono differire alla consegna di +/- 5 %.
  3. Gli utensili, i modelli e i campioni di prova rimangono di proprietà di SATA, anche se vengono fatturati in tutto o in parte. L'obbligo di conservazione scade dopo due anni dall'ultima consegna. Nelle forniture in base a disegni o indicazioni del committente, SATA non si assume nessuna responsabilità per eventuali diritti di proprietà di terzi.
  4. Se non diversamente concordato, la merce viene consegnata e I rischi passano al Committente su franco stabilimento (Incoterms 2020) dalla sede di Kornwestheim (Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, Germania) ai Committenti con sede nell’Unione Europea e su base franco vettore (Incoterms 2020) (Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, Germania) ai Committenti residenti al di fuori dell’Unione Europea; questi luoghi rappresentano anche il luogo di adempimento per le consegne e le eventuali prestazioni successive. Se diversamente concordato, SATA adempie al suo obbligo di consegna mettendo a disposizione la merce per il ritiro e notificandolo al Committente. Su richiesta, rischio e spese del Committente, la merce sarà consegnata ad altre destinazioni, con il trapasso del rischio soggetto alla sentenza 1, sezione III, paragrafo 4. In questo caso, SATA può determinare il tipo di spedizione (in particolare i trasportatori, i percorsi di spedizione, l'imballo). Se la spedizione avviene su richiesta del committente in un momento successivo, gli saranno messi in conto, a partire da un mese dopo la segnalazione della merce pronta alla spedizione, i costi sostenuti per lo stoccaggio, che se avviene nello stabilimento di SATA sarà pari almeno allo 0.5 % dell'importo della fattura per ogni mese di ritardo, più IVA.
  5. Se non diversamente concordato, il rischio viene trasferito con l'accettazione di tutte le parti della fornitura. Per l'accettazione del lavoro e della manodopera valgono le leggi sui contratti di lavoro e sulla manodopera. La merce si considera ritirata se il Committente non ne accetta le consegne nei tempi previsti.
  6. Nel caso di mancata accettazione o collaborazione da parte del Committente o se la consegna da parte di SATA fosse ritardata per altri motivi di responsabilità del Committente, SATA avrà diritto a richiedere il rimborso del danno risultante comprese le spese aggiuntive (es. costi di stoccaggio). SATA calcolerà un indennizzo forfettario pari a € 100.00 per giorno di calendario, a partire dal giorno della comunicazione di merce pronta. Restano salve la prova di un danno maggiore e qualsiasi pretesa legale del Fornitore (in particolare, rimborso di spese aggiuntive, ragionevole indennizzo, risoluzione); tuttavia, la somma dovrà essere compensata con ulteriori pretese pecuniarie. Il Committente è autorizzato a dimostrare che il Fornitore non ha subito alcun danno o solo un danno notevolmente inferiore rispetto alla somma forfettaria di cui sopra.
  7. Le date e i termini di consegna indicati da SATA sono non vincolanti, a meno che non si stipulino espressamente accordi diversi. In caso di termine di consegna vincolante, esso inizia con l'invio della conferma dell'ordine, comunque non prima dell'approntamento della documentazione, dei permessi e delle licenze a cura del Committente e non prima della ricezione del pagamento dell’acconto concordato. Il periodo di consegna è approssimativamente di quattro settimane dalla chiusura del contratto in mancanza di un preciso termine di consegna.
  8. La consegna è soggetta alla condizione che SATA stessa sia rifornita in modo corretto, puntuale e completo con le materie prime, i prodotti dei subfornitori, i materiali o le scorte necessarie per la produzione dei prodotti. Le mancate consegne temporanee o permanenti che si verifichino nonostante gli ordini effettuati da SATA a subfornitori affidabili per materie prime, prodotti dei subfornitori, materiali o scorte prima della stipula del contratto non costituiscono una violazione del contratto, a condizione che SATA abbia informato il committente in forma scritta sulle circostanze immediatamente dopo essere venuta a conoscenza della minaccia di una mancata consegna e abbia comunicato al committente la durata prevista di tali effetti sull’adempimento dell’obbligo di prestazione. Il committente può recedere dal contratto o annullarlo senza preavviso entro una settimana dalla ricezione di tale notifica. Tutti i servizi resi fino a quel momento saranno rimborsati. Se il committente non disdice o non recede, i rispettivi obblighi di prestazione di SATA saranno sospesi dopo il termine di una settimana e i termini/le date di consegna saranno prorogati per la durata dell’impossibilità temporanea. Se tale impossibilità ritarda l’adempimento degli obblighi di prestazione del fornitore oltre la suddetta proroga o per un periodo ininterrotto di oltre un mese, entrambe le parti possono recedere dal contratto o disdirlo.
  9. Il Committente è autorizzato a recedere dal contratto per la consegna in ritardo se SATA è in ritardo e il Committente ha fissato una nuova scadenza adeguata che resta infruttuosa. Le conseguenze legali del ritardo dipendono dalle disposizioni di legge in vigore. Su richiesta di SATA, l'Acquirente è tenuto a dichiarare, entro un termine adeguato, se intende recedere dal contratto, richiedere il risarcimento dei danni in sostituzione della prestazione o se esige comunque la prestazione in caso di ritardata consegna.

IV. Prezzi e termini di pagamento

  1. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e sono validi franco stabilimento di Kornwestheim. Essi non comprendono i costi per l'imballaggio, le spese di trasporto, l'affrancatura e l'assicurazione. Sugli ordini singoli per ricambi, riparazioni ed esecuzioni speciali si possono applicare supplementi per quantità minime.
  2. Le fatture riguardanti riparazioni e costi per utensili e ricerca e sviluppo devono essere pagate immediatamente senza detrazione alcuna. Tutte le altre fatture si devono pagare senza alcuna detrazione entro 14 giorni dalla ricezione della fattura, salvo accordi diversi. In caso di mancato pagamento si applicano le disposizioni di legge in vigore./li>
  3. Il Committente ha il diritto di opporsi ad una contropretesa o far valere il diritto di ritenzione solo se questa è indiscussa, rilevata in modo giuridicamente vincolante o pronta per il giudizio.

V. Riserva di proprietà

  1. SATA si riserva il diritto di proprietà sugli oggetti da essa forniti fino alla ricezione di tutti i pagamenti presenti e futuri oggetto dei rapporti commerciali esistenti ("credito garantito").
  2. Prima della risoluzione completa del Credito Garantito, i beni soggetti a riserva di proprietà non devono essere costituiti in pegno o ceduti a terzi a titolo di garanzia. In caso di pegno, sequestro o altre cessioni da parte di terzi, il Committente dovrà darne immediata comunicazione a SATA, anche in caso di richiesta di apertura di procedure concorsuali.
  3. In caso di comportamento non conforme al contratto da parte del Committente, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, SATA può rescindere il contratto e/o ritirare la merce con riserva di proprietà. Il ricorso alla riserva di proprietà e il ritiro o sequestro dell'oggetto della fornitura da parte di SATA non costituisce un recesso dal contratto; SATA potrà invece richiedere la sola restituzione della merce e si riserva il diritto di recedere dal contratto. In caso di ritiro, SATA è autorizzata a utilizzare gli oggetti, previo adeguato preavviso e fissazione di un termine adeguato, nel migliore possibile dei modi a propria discrezione. Il ricavo proveniente dall'utilizzo viene compensato con le rivendicazioni di SATA, dopo aver detratto eventuali costi adeguati sostenuti in tale operazione.
  4. In caso di vendita dei beni sotto riserva di proprietà, prima del pagamento completo dei crediti garantiti, il committente cede già da ora i crediti a lui spettanti nei confronti dei propri acquirenti per il valore della fattura dei beni sotto riserva di proprietà nonché eventuali rivendicazioni derivanti dalla propria riserva di proprietà e SATA accetta questa cessione. Gli obblighi del committente di cui alla clausola V.2. si applicano anche ai crediti ceduti. Il committente rimane autorizzato a riscuotere i crediti oltre a SATA. SATA si impegna a non riscuotere i crediti fintanto che l’acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei confronti di SATA, non vi è alcuna carenza nella sua capacità di pagamento e SATA non ha fatto valere alcun diritto ai sensi della clausola V.3. In tal caso, tuttavia, SATA può richiedere che il committente informi SATA dei crediti ceduti e dei loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i documenti pertinenti e informi i debitori della cessione. Inoltre, SATA può revocare l’autorizzazione al committente per un’ulteriore vendita.
  5. A seguito di una richiesta da parte dell'Acquirente, SATA svincolerà a sua discrezione le garanzie a cui ha diritto in conformità con i termini di cui sopra, se il loro valore di realizzo supera i crediti da garantire di oltre il 10 %.

VI. Controllo della merce in entrata, contestazioni e responsabilità per vizi della fornitura

  1. Il Committente è tenuto a controllare immediatamente la merce ricevuta ai sensi delle disposizioni in vigore. I vizi evidenti della fornitura devono essere comunicati da SATA per iscritto immediatamente entro e non oltre sette giorni dall'arrivo della fornitura, i vizi nascosti immediatamente entro e non oltre sette giorni dalla loro constatazione. Qualora il Committente ometta di ispezionare correttamente la merce e/o di denunciare eventuali vizi, è esclusa ai sensi di legge la responsabilità di SATA per vizi denunciati tardivamente o non correttamente.
  2. Se il committente contesta la consegna, deve dare a SATA la possibilità di esaminare la contestazione, in particolare per quanto riguarda la merce danneggiata e il relativo imballo.
  3. SATA non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni al prodotto dovuti alla naturale usura, all'impiego non appropriato e non corretto, al montaggio errato, a una messa in servizio errata, a una eccessiva sollecitazione o modifica o riparazione inadeguata per mano del committente o di terzi, oppure a metodi di pulizia inadeguati, influenze elettrochimiche o elettriche, a meno che non siano attribuibili a colpevolezza di SATA.
  4. Se non diversamente previsto, ai diritti del Committente si applicano le disposizioni di legge relative ai difetti materiali o giuridici (comprese le consegne errate/incomplete, il montaggio/installazione improprio, le istruzioni difettose). Ciò non pregiudica in alcun caso le disposizioni di legge relative al risarcimento delle spese con le consegne finali di beni di nuova produzione ai consumatori (ricorso del fornitore), a meno che le Parti non abbiano concordato tipi di risarcimento equivalenti.
  5. Nel caso di beni contenenti elementi digitali o altri contenuti digitali, SATA è obbligata a fornire ed eventualmente aggiornare tali contenuti digitali solo se un accordo di qualità lo prevede espressamente. Tale obbligo può derivare in particolare dalle descrizioni dei prodotti, dalle specifiche del produttore o dalle comunicazioni pubbliche nei cataloghi o sul sito web di SATA.
  6. SATA riparerà i beni difettosi a spese di SATA entro un termine ragionevole stabilito dal committente e a discrezione di SATA, eliminando il difetto o consegnando un articolo privo di difetti. Se il tipo di adempimento successivo scelto da SATA è irragionevole per l’acquirente nel singolo caso, l’acquirente può rifiutarlo. SATA può rifiutarsi di eliminare il difetto in base alle condizioni previste dalla legge. SATA può far dipendere il successivo adempimento dal pagamento del prezzo di acquisto da parte del committente. Tuttavia, il committente può trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in proporzione al difetto. Il committente deve concedere a SATA il tempo e l’opportunità necessari per il successivo adempimento dovuto. In caso di fornitura sostitutiva, il committente deve restituirci l’articolo difettoso su nostra richiesta, in conformità alle disposizioni di legge; il committente non ha alcun diritto di restituzione. L’adempimento successivo non comprende la rimozione, lo smontaggio o la disinstallazione dell’articolo difettoso né il montaggio, l’applicazione o l’installazione di un articolo privo di difetti se SATA non era originariamente obbligata a fornire questi servizi. Restano salve le rivendicazioni di risarcimento dei relativi costi di montaggio e smontaggio da parte del committente. Ci faremo carico o rimborseremo le spese necessarie ai fini dell’ispezione e del successivo adempimento, vale a dire i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale e, se del caso, i costi di smontaggio e montaggio, in conformità alle disposizioni di legge e alle presenti condizioni di fornitura, qualora sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, possiamo esigere dal committente il risarcimento dei costi derivanti dalla richiesta ingiustificata di eliminare il difetto, se il committente sapeva o ignorava per negligenza che in realtà non era presente alcun difetto.
  7. In casi urgenti, ad esempio se la sicurezza di funzionamento è a rischio o per evitare danni sproporzionati, l’acquirente ha il diritto di eliminare il difetto di propria iniziativa e di richiedere a SATA il risarcimento delle spese oggettivamente necessarie a tale scopo. SATA deve essere informata di qualsiasi auto-esecuzione immediatamente e, se possibile, in anticipo. Il diritto all’auto-esecuzione non sussiste se SATA è autorizzata a rifiutare un adempimento successivo corrispondente in conformità alle disposizioni di legge.
  8. I diritti del Committente per il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese inutili sussistono anche in caso di difetti solo ai sensi della sez. 4 e sono altrimenti esclusi in tutti gli altri casi.

VII. Responsabilità, termine di prescrizione

  1. L’obbligo di risarcimento dei danni di SATA è generalmente escluso. Questo non vale,
    a) per danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute che si basano su una violazione intenzionale o negligente di un dovere da parte di SATA o di un rappresentante legale o agente di SATA;
    b) per i danni derivanti da una violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte di SATA o di un rappresentante legale o agente di SATA;
    c) per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale. Un obbligo contrattuale sostanziale è quello il cui rispetto rende possibile la regolare esecuzione del contratto stesso e sul rispetto del quale il partner contrattuale fa e può fare regolarmente affidamento. In questo caso, tuttavia, la responsabilità di SATA sarà limitata al risarcimento dei danni tipicamente prevedibili al momento della stipula del contratto;
    d) per danni derivanti dalla violazione di una garanzia fornita da SATA;
    e) per le richieste di risarcimento derivanti dalla responsabilità legale obbligatoria, in particolare ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, oppure
    f) per difetti occultati in modo doloso.
  2. Le limitazioni di responsabilità derivanti dalla clausola VI.1 si applicano anche a terzi e in caso di violazioni di obblighi da parte di persone (anche a loro favore) di cui siamo responsabili in base alle disposizioni di legge.
  3. Le disposizioni di cui alla sez. VI parr. 1 e 2 non pregiudicano le disposizioni legali relative all’onere della prova.
  4. L’acquirente può recedere o risolvere il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se SATA è responsabile della violazione degli obblighi. È escluso il libero diritto di recesso dell’acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB). Per tutto il resto valgono le condizioni previste dalla legge e le conseguenze legali.
  5. In deroga alla sez. 438(1)(3) del Codice civile tedesco, il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per difetti materiali e legali è di un anno dal momento del trasferimento del rischio e dal momento dell'accettazione, se concordata. Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali è di un anno. Il termine legale di prescrizione generale ai sensi degli articoli 438(1)(1), 438(3), 444 e 445b del C.C., la limitazione delle richieste di risarcimento danni del Committente in riferimento alla sez. VI par. 1 lett. a) e lett. b) e la limitazione ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti non è influenzata dalle disposizioni di cui al § VI comma. VI para. 5 sent. 1 e 2.
  6. L'art. 203 del Codice civile tedesco (Sospensione della prescrizione in caso di trattative) non si applica a qualsiasi rivendicazione derivante o connessa al presente rapporto contrattuale.

VIII. Disposizioni finali

  1. Se, per un motivo qualsiasi, viene invalidata una delle condizioni precedenti, questo non ha effetto sulla validità di tutte le altre condizioni.
  2. Per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale, se il committente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro di competenza esclusivo anche internazionale è la nostra sede centrale, attualmente a Kornwestheim/Germania. SATA può anche intentare un’azione presso il foro di competenza dell’acquirente.
  3. Questo contratto è soggetto al Diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione dei contratti di vendita internazionale e simili di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite.
  4. Non esistono accordi accessori relativi alle presenti Condizioni di fornitura o ad altri contratti; le modifiche e le integrazioni alle presenti Condizioni di fornitura o ad altri contratti devono essere effettuate per iscritto, così come l'aggiunta, la modifica o la sospensione del requisito della forma scritta.

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Stand: 07/2022